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099/2022/MI

Si segnala, per quanti non già al corrente, che l’articolo 13 del decreto-legge n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, ha modificato alcune disposizioni del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d. lgs. n. 81/2008).

Per quanto di specifico ed immediato interesse delle aziende, si segnalano in particolare le modifiche all’articolo 14, 18, 19, 26, 37 e 55 del d. lgs. n. 81/2008.

In sintesi: 

Articolo 14 – Provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare o in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza - Sospensione delle attività.

Nell’ambito di quanto la legge già disponeva in merito (sospensione delle attività in caso di gravi irregolarità in materia di rapporti di lavoro o di salute e sicurezza), è introdotto l’obbligo di comunicare anticipatamente l’instaurazione di rapporti di lavoro autonomo occasionale, con modalità telematiche (via sms o posta elettronica, in analogia a quanto già previsto in materia di lavoro intermittente).

Tra le sanzioni a carico dell’impresa destinataria del provvedimento di sospensione, le nuove disposizioni aggiungono il divieto di contrattare con la P.A. e l’obbligo di erogare regolarmente le retribuzioni e i relativi contributi previdenziali dei lavoratori interessati dalla sospensione.

Articolo 18 – Obblighi per il datore di lavoro e Articolo 19 – Obblighi del preposto.

Il Legislatore ha introdotto un nuovo obbligo, aggiungendo un punto “b-bis” all’art. 18 del Testo Unico, consistente nell’individuazione di uno o più preposti aventi lo specifico compito di effettuare le attività di vigilanza, come riformulate nel modificato articolo 19.

In relazione a tali nuove funzioni, la norma prevede specificamente la possibilità, per i contratti e gli accordi collettivi (di qualsiasi livello, si presume), di “stabilire l’emolumento spettante al preposto” per lo svolgimento di tali attività.

Ai sensi del nuovo articolo 19, il preposto deve, oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme legali e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dell’uso corretto dei DPI, rilevare “i comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale”, intervenendo se del caso “per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

Il preposto è ora tenuto, inoltre, in caso di persistenza della situazione di potenziale o reale pericolo, ad “interrompere l'attività del lavoratore”.

Analogo obbligo di interruzione temporanea dell’attività è previsto per il preposto in caso di “rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata”, comunque segnalando a chi di competenza le non conformità rilevate. 

Articolo 26 – Obblighi connessi ai contratti di appalto.

E’ stato aggiunto un comma 8-bis all’articolo in questione, recante l’obbligo dei datori di lavoro appaltatori o subappaltatori, di indicare espressamente al committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori.

E’ prevista, entro il 30 giugno p.v., l’adozione di un accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, relativo ai nuovi contenuti formativi, che dovrà prevedere durata, contenuti minimi, modalità della formazione obbligatoria per i datori di lavoro, prove pratiche per attrezzature, uso dei DPI, esercitazioni, oltre a specifiche modalità e aggiornamenti periodici per datore di lavoro, dirigenti e preposti.

Articolo 55 – Sanzioni per datore di lavoro e dirigente.

Sono state adeguate le sanzioni (arresto da due a quattro mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000) in relazione ai nuovi obblighi introdotti di individuazione del preposto e mancata comunicazione al committente del personale che ne svolge la funzione, sopra citati.

» 21.03.2022

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